Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. comma introdotto dall'articolo 64 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3. comma così sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/03/2009 - PROVA REQUISITO GENERALE ART. 38 COMMA PRIMO LET. A

in ottemperanza ai disposti di cui al d. lgs. 81/08 lo scrivente settore della provincia di varese ha inteso specificare nel piano di sicurezza e coordinamento gli oneri delle interferenze (come peraltro gia' avveniva in ossequio ai disposti della l. 494), fornendo peraltro una stima economica degli stessi. ci viene tuttavia richiesto ai fini della stipula del contratto di predisporre apposito duvri da allegare pena la nullita' del contratto stesso. si chiede di sapere se necessariamente gli oneri delle interferenze debbano essere raggruppati in un unico documento denominato duvri, costituente stralcio del psc o possano essere valutati all'interno degli oneri specifici, quantificando la parte di tali oneri riferita alle interferenze. parimenti si chiede di sapere se con il termine l datore di lavoro committente, di cui all'art. 26 c.3 del succitato decreto, deve intendersi la stazione appaltante.


DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o de...